Le agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus) sono state ridefinite con la Legge di Bilancio 2025: dal 1° gennaio 2025, le nuove detrazioni fiscali sono pari al 50 % per gli interventi realizzati sull’abitazione principale e al 36 % per le restanti unità immobiliari, con un tetto massimo di spesa di 96.000 € per ciascuna unità, da suddividere in dieci rate annuali di pari importo. La stessa struttura si applica anche al bonus ristrutturazioni, al Sismabonus, e per l’Ecobonus volto all’efficientamento energetico.
Per gli anni successivi, 2026 e 2027, si prevede un ulteriore abbassamento delle aliquote: per le abitazioni principali, la detrazione scende al 36 %, mentre per le altre unità si riduce al 30 %. Da segnalare che alcune voci, come la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale alimentati a combustibili fossili (ad esempio caldaie a gas), non sono più fruibili per l’Ecobonus.
Per gli interventi condominiali, occorre considerare regole specifiche: in passato, alcune opere su parti comuni (come il cappotto termico con incidenza sul 25 % della superficie disperdente lorda) usufruivano di detrazioni fino all’80–85 % con massimali di spesa significativamente elevati (fino a 136.000 € per unità, moltiplicabile per il numero di appartamenti), anche in relazione al miglioramento sismico; tuttavia, la nuova disciplina ha sostanzialmente uniformato le aliquote, riducendo quei margini di beneficio extra.
Sul piano operativo è importante ricordare che l’accesso all’Ecobonus richiede l’invio telematico dei dati all’ENEA, con la trasmissione degli attestati di prestazione energetica e di tutte le informazioni tecniche sugli interventi completati. Inoltre, per le pratiche condominiali o soggette a requisiti particolari (come asseverazioni tecniche o specifiche CILA), è necessario caricare la documentazione corretta, debitamente firmata e timbrata, su portali dedicati (ad esempio il Portale SuperEcobonus).